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Cittadinanza e religione: inclusione ed esclusione nel mondo antico

In Uncategorized on 26 February 2015 at 11:03 AM

Francesco Lucrezi

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I giureconsulti ci dicono che i romani avrebbero fondato la titolarità e l’esercizio dei diritti sulla base di tre grandi categorie generali, atte a includere ed escludere gli esseri umani dal loro perimetro, stabilendo così quale fosse la loro specifica condizione giuridica, cosa potessero fare, avere, pretendere, a cosa potessero aspirare, cosa dovessero subire. Il termine più usato per indicare tali forme di appartenenza è quello di status, ‘condizione’: sarebbero soggetti di diritto a pieno titolo, secondo lo ius Romanorum, esclusivamente coloro che si trovassero in una posizione di privilegio dal punto di vista dello status personae, articolato su tre distinti terreni: status libertatis (si tratta di un uomo libero, di un servo, di un liberto?), status civitatis (è un cittadino romano, o quasi-romano, o uno straniero?), status familiae (è un pater familias, una donna “sui iuris“, o un soggetto “alieni iuri subiectus“?). Tutte e tre queste categorie pongono, teoricamente, un problema di conflitto, dato dalla logica contrapposizione tra chi è ‘fuori’ e chi è ‘dentro’, e dalla naturale tensione tra chi avrebbe interesse alla perpetuazione e alla solidità della barriera e chi, invece, desidererebbe poterla valicare, o, addirittura, abbattere.

Nel considerare la reale genesi ed evoluzione storica di tali categorie, e la natura del conflitto da esse generato, ci sarebbe però da chiedersi, preliminarmente, se e in che modo esse fossero effettivamente percepite, accettate, contrastate, nella vita reale, dagli uomini veri che si trovarono a vivere, in un’amplissima latitudine spaziale e temporale, nell’antico mondo romano. Furono categorie elaborate ad uso e consumo di una ristretta élite dominante, riconducibile prevalentemente all’aristocrazia italica, o appartennero, nel tempo, anche al bagaglio culturale delle vaste masse dei provinciali, di quei multiformi popoli della Mauritania, della Gallia, dell’Egitto, della Germania, che si trovarono, in vario modo, attraverso varie vicende militari e politiche, non sappiamo con quanto piacere, a condividere oneri e onori della pax Romana?

Riguardo alle categorie dello status libertatis e dello status familiae, la risposta sembra, apparentemente, alquanto semplice, sia pure per motivi opposti, nell’uno e nell’altro caso.

Quanto alla libertas, infatti, è ben noto che tutti i popoli antichi, senza eccezione, hanno conosciuto forme di asservimento personale, dividendo gli esseri umani in quella che Gaio definisce la summa divisio tra liberi e servi. E, anche se i contenuti coercitivi riconosciuti al padrone sulla persona del proprio sottoposto variano sensibilmente da luogo a luogo, e di epoca in epoca (essere asservito nell’antico Israele era meno spiacevole che esserlo a Roma o in Grecia, ed esserlo ai tempi di Crasso era peggio che ai tempi di Adriano o Marco Aurelio), non c’è dubbio che chiunque, nel mondo antico, capiva cosa significasse essere schiavo, e facesse di tutto (con alcune marginali eccezioni: Plauto racconta di servi che imploravano il loro dominus di non volerli affrancare, mandandoli così per la strada) per evitarlo.

padre-romaL’istituto della patria potestas, invece, com’è noto, fu una cosa esclusivamente romana (nata, in epoca remota, con l’attribuzione al capostipite di un ruolo di mediazione religiosa tra mondo dei vivi e dei morti, a beneficio di una familia intesa, secondo Franco Casavola, quale “isola sacra”), che nessun altro popolo antico (come sottolinea, orgogliosamente, Gaio) ha mai conosciuto, né ha mai avuto interesse ad imitare. Per molti secoli, soltanto in una piccola percentuale gli abitanti dell’impero romano fondarono la loro vita individuale e comunitaria sull’indiscussa supremazia del pater familias, unico titolare di patrimonio e di diritti, in grado di esercitare sui propri sottoposti (che, non dimentichiamo, potevano anche essere filii familias di cinquanta o sessant’anni, a loro volta padri o nonni, e, magari, consoli o senatori) i più ampi poteri, fino – almeno in teoria – all’esercizio di un arbitrario ius vitae ac necis.

Certamente, l’istituto potestativo generò per secoli un latente, violento conflitto tra patres e filii familias, con il morboso ‘sogno proibito’, da parte dei sottoposti, di porre termine con la violenza al predominio del ‘tiranno’, e la speculare “paura dei padri”, da cui scaturì il sinistro supplicium singulare della poena cullei, prevista per il figlio parricida (fatto morire annegato, sigillato in un otre di pelle, in compagnia di un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, le cui fattezze avrebbe condiviso nella morte, in un orrido groviglio animalesco). Ma, altrettanto certamente, molto di frequente i filii familias potevano trarre grande utilità e vantaggio dalla loro condizione, mentre i patres – come dimostra l’altissimo numero di emancipationes – desideravano assai spesso liberarsi della gravosa incombenza. Ma, in ogni caso, alla grande maggioranza degli abitanti dell’impero della patria potestas non importava assolutamente nulla: molti, probabilmente, non sapevano neanche cosa fosse, e nessun siriaco, iberico o britannico avrebbe mai desiderato diventare un pater familias.

Per quanto riguarda lo status civitatis la questione si fa invece più complessa, in quanto non appare agevole definire se, a partire da quando, in che misura, per quali soggetti o popolazioni l’accesso alla condizione di civis Romanus rappresentasse effettivamente un privilegio, un traguardo da raggiungere.

Molte fonti ci trasmettono il quadro retorico e propagandistico di una civitas Romana intesa come una condizione di superiorità, compiutezza e perfezione sul piano civile, culturale e giuridico, che sarebbe stata progressivamente estesa a sempre più ampie categorie di stranieri, peregrini e barbari, via via ammessi a godere della romana felicitas (passando, a volte, attraverso la categoria intermedia della Latinitas), fino all’ecumenica elargizione di Antonino Caracalla, che, con la constitutio Antoniniana del 212, l’avrebbe concessa – con un gesto, secondo la propaganda di regime, di generosa liberalità – a tutti gli abitanti dell’impero.

In realtà, nulla fa pensare che la storia romana sia contrassegnata da una costante pressione, da parte dei peregrini, al fine di avere accesso all’agognata cittadella dei cives Romani, e le fonti sembrano piuttosto assolutizzare, in modo astratto e atemporale, alcuni problemi di capacità giuridica e di autonomia privata (i titoli di attribuzione e di appartenenza dei beni, le forme negoziali) che si sarebbero posti solo in alcuni specifici contesti, e in determinati periodi storici.

La questione della cittadinanza, come problema politico generale, si sarebbe imposta soltanto nell’età della crisi della libera res publica, col bellum sociale del 90-89 a.C., che avrebbe indotto la repubblica a emanare frettolosamente le leges de civitate (la lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda, del 90, e la Plautia Papiria dell’89), estendendo la civitas ai socii scesi in armi, e poi a istituire, nel 65 a.C., un’apposita quaestio extraordinaria de civitate, chiamata a giudicare dell’apposito crimen di usurpatio civitatis. Ma le ragioni della guerra sembrano essere state altre dalla semplice richiesta, da parte degli alleati italici, di ottenere la concessione della civitas, alla quale pare anzi che molti di essi fossero apertamente contrari. E la quaestio de civitate sembra avere lavorato pochissimo: conosciamo la famosa arringa difensiva di Cicerone a favore del poeta Archia, accusato di usurpatio civitatis per avere violato le prescrizioni la lex Plautia Papiria, ma non abbiamo molte altre notizie in proposito.

Quando, comunque, agli inizi dell’ultimo secolo di repubblica, il problema della titolarità e della concessione della cittadinanza viene ad essere oggetto di una regolamentazione sul piano politico e normativa, esso è già avviato, praticamente, a perdere d’importanza. Di lì a poco, com’è noto, lo scontro epocale tra Occidente e Oriente – tra la tradizione repubblicana, laica, pluralista e politeista, da una parte, e, dall’altra, i modelli autocratici, assolutisti e misticizzanti del potere – avrà il suo esito, e il governo di Roma diventerà il governo del mondo, secondo l’inedito, ambiguo sistema del principatus, con un principe servitore della repubblica, ma anche, al contempo, come disse Antonino Pio, “toù kòsmou kyrios“, signore dell’Universo. E, in questo mondo – come messo in risalto dalla migliore storiografia, a partire da Giorgio Luraschi -, a contare non sarà tanto l’inclusione o l’esclusione rispetto all’astratta categoria della civitas Romana, ma, piuttosto, il livello di civiltà, di autonomia, di maturità istituzionale conquistato e difeso, nelle varie nazioni e contrade, alle mille civitates, coloniae, pòleis, municipia dell’orbe romano. […]

[Leggi l’intero articolo, facendo il download dell’intero numero di YM, dedicato al conflitto].
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Francesco LucreziFrancesco Lucrezi è professore ordinario di Storia del diritto romano, Diritti dell’Antico Oriente Mediterraneo nell’Università di Salerno.

 

Paradossi dell’insignificanza espressiva

In diritto on 28 February 2014 at 8:22 PM

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La libertà di manifestazione del pensiero è costituzionalmente riconosciuta e tutelata come elemento essenziale della stessa libertà dell’uomo. Di conseguenza le limitazioni ulteriori rispetto agli argini poste a tutela dell’onorabilità, divengono delle camicie di forza.

Si intende far cenno ai casi di finalizzazione della modalità di espressione ovvero alla sua limitazione all’interno di uno schema prefissato. Anche queste, infatti, sono delle limitazioni alla libertà.

L’insignificanza, quindi, dovrebbe condurre alla eliminazione di qualsivoglia vincolo anche lessicale, in modo da rendere scevro da gabbie (esplicite o recondite) il pensiero, oltre che la sua manifestazione.

I vincoli sociali ai quali il ragionamento umano da sempre è legato, oggi hanno trovato un ulteriore paletto, che si è insinuato nell’agire quotidiano sotto forma di modalità espressiva ed ha finito per determinare il merito di ogni riflessione. Ci si riferisce al “Politicamente Corretto”: una sorta di decalogo linguistico diventato, ormai, un frasario pre-confezionato imprescindibile.

Ciò che nacque nel ’900 con intenti progressisti, addirittura con la volontà di sradicare delle consuetudini linguistiche, oggi ha finito per essere un cliché lessicale[1]. Il “Politically Correct” era nato per dare un impulso nuovo e viene oggi utilizzato come una sorta di tirranìa espressiva utile ad imporre un conformismo collettivo.

Con questa riflessione iniziale non si vuole di certo avallare alcuna intolleranza verbale o assecondare una degenerazione espressiva che molto (troppo) spesso ha intaccato il lessico istituzionale. Non sfugge, infatti, il concetto che un linguaggio edulcorato ha anche una “funzione civilizzatrice” (Elster 1993: 78), ma questo non può consentire addirittura di imbrigliare ogni modalità e merito espressivi.

Per altro verso non si può affermare una bocciatura tout court dell’evoluzione linguistica politicamente corretta.

A tal proposito, si può far riferimento riferimento al campo socio – assistenziale.

L’ingresso alla parola “assistito” rispetto a quella “malato” non solo ha edulcorato il concetto basilare, ma addirittura risulta maggiormente rispondente alla realtà.

Venendo alle disabilità, sino a pochi anni fa non era comune confrontarsi con l’espressione “handicappato”, alludendo in maniera cruda (se non crudele) alle difficoltà fisiche o sensoriali. Oggi la locuzione “diversamente abile” non è un tentativo di mascherare la realtà, ma evidenzia che non ci si trova dinanzi ad un individuo nel quale ricercare delle “mancanze”, ma si è davanti ad una persona che ha abilità e potenzialità ulteriori.

Queste modificazioni del linguaggio rispecchiano, quindi, anche un differente approccio legislativo.

Una dimostrazione evidente sono le riforme sanitarie susseguitesi dal 1992 al 1999, i Piani Sanitari Nazionali e i Patti per la Salute siglati tra le Regioni ed il Governo, nei quali oltre ad una ridefinizione dell’organizzazione sanitaria, si è attuata una rivoluzione copernicana nell’approccio al diritto alla tutela della salute, mettendo al centro il paziente. Che ciò sia realmente avvenuto può essere oggetto di diversa riflessione, ma che il percorso sia stato avviato è indubbio.

Di portata innovatrice anche la legislazione sui diversamente abili. Si deve pensare non solo all’approccio urbanistico legato all’abbattimento delle barriere architettoniche, ma, ancor di più si pensi alla pietra miliare della legge 104 del 1992 per l’assistenza e l’integrazione sociale, che ha avuto delle ricadute normative che oggi continuano a produrre i loro effetti.

Il mutamento lessicale, quindi, è stato il riflesso positivo di altrettante modificazioni sostanziali.

Un esempio ancor più temporalmente vicino è dato dalla legislazione sulla famiglia. Con il decreto legislativo 154/2013 è stata portata a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia dopo quella del 1975, con riferimento al tema della filiazione. Anche in questo caso l0 innovazioni lessicali sono state essenziali. Si è passati dai termini “figlio legittimo” e “figlio naturale” a quelli di “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori dal matrimonio”. Di eccezionale importanza è stata poi la mutazione dal termine “potestà” in quello di “responsabilità genitoriale condivisa”[2]. Non possono essere classificati come “vezzi lessicali”, ma sottendono profonde evoluzioni giuridiche trasposte sul piano del linguaggio.

A questo punto, però, è necessario passare al paradosso negativo del “politicamente corretto” al quale si faceva riferimento inizialmente.

Basta spostarsi sul campo delle differenze di genere per rendersi conto che si è creato un frasario distorcente, se non artificioso. Una sorta di eugenetica negativa del lessico.

Nel corso degli ultimi anni, la crescente consapevolezza e affermazione femminile nei vari campi (istituzioni, management e, più in generale, delle professioni), è stata accompagnata da una proliferazione delle parole declinate al femminile. Si sentiva di definire una “sindaca”o una “ministra”? La trasposizione “in rosa” di questi vocaboli ha forse aggiunto un valore ulteriore a quelle stesse decisioni locali o alle iniziative ministeriali?

Si badi, però, che non si è in presenza di un puntiglio lessicale. Qualora, infatti, fossimo dinanzi ad una opzione espressiva, potremmo farla rientrare nella varietà della libertà di manifestazione del pensiero. Nel momento in cui, invece, il “politicamente corretto” assume la veste di un diktat al quale uniformarsi al fine di evitare di essere messi all’indice, allora si è in presenza di un conformismo che incide sul pensiero stesso, oltre che sulla sua forma espressiva.

Allargando la riflessione con uno sguardo comparativo, si può accennare al concetto di “democrazia”. Oggi non sembra possibile parlarne senza pronunciare locuzioni come “democrazia partecipativa” o “democrazia web”. Anche in questo caso se ci si fermasse al linguaggio, sarebbe un male contenuto, ma, in verità l’espressione finisce per toccare e modificare la sostanza delle cose. È sufficiente un cenno alla cronaca.

Dal dicembre 2010 gli obbiettivi mediatici sono stati puntati verso i rivolgimenti del mondo arabo tutti classificati da subito come “Primavere Arabe”. Senza troppo approfondimento e con un buon grado di approssimazione rispetto alle transizioni democratiche[3], si intendeva affermare che erano in corso delle rivoluzioni realizzate grazie al web lungo percorsi democratici, laici e partecipati.

Si guardi ora, a titolo d’esempio, alla realtà egiziana. Al Cairo nel 2011 furono innegabili gli effetti delle onde d’urto dei rivolgimenti tunisini contro Ben Ali che portarono i primi rigagnoli di movimentismo giovanile nei confronti del regime di Mubarak. Ciò che, però, fu definita come la “Rivoluzione 2.0” dettata interamente dal contagio democratico via web, in realtà ha avuto una evoluzione ben più complessa fatta di legami internazionali e dinamiche politico-religiose.

Il Presidente Egiziano Mubarak, sostenuto sin dal 1981 dalla sponda di Washington, aveva ormai perso i suoi punti di forza internazionali ed era divenuto preda ambita per il jihadismo. Peraltro, l’esercito egiziano non si è mosso a difesa dello status quo anche tutela della propria popolarità. Pertanto, i giovani rivoluzionari laici e guidati da internet che la vulgata voleva alla testa e nell’anima della primavera egiziana, in realtà si sono dimostrati una rappresentazione di comodo che aveva un ruolo reale molto parziale.

La riprova la si è avuta, prima con la vittoria elettorale post regime da parte Fratelli Musulmani guidati da Mohamed Morsi e successivamente con la destituzione violenta del presidente eletto e l’ascesa del maresciallo Abdel Fattah Sisi.

Se ciò non bastasse per sfatare il feticcio politicamente corretto della rivoluzione per mano digitale, è sufficiente richiamare alcuni elementi empirici. Nonostante la regione araba abbia assistito ad una crescita esponenziale nel numero di utenti Internet negli ultimi anni, occorre anche notare che nel complesso la penetrazione dei social media, in relazione al totale della popolazione, resta piuttosto bassa e lo era ancor di più nel 2011. Inoltre, i prezzi delle connessioni internet erano inaccessibili per buona parte della popolazione[4]. Infine, le rivolte sono scoppiate anche in quei Paesi, come la Libia, in cui il governo deteneva un forte controllo di Internet e gli strumenti online erano quasi completamente oscurati, così come le proteste in Egitto sono continuate anche dopo il blocco totale delle connessioni ad Internet voluto dal regime di Mubarak.

A suggello del nostro ragionamento è opportuno richiamare le parole dello stesso fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in occasione dell’E-G8 tenutosi a Parigi nel maggio 2011: “Facebook non è stato né necessario né sufficiente perché nessuna di queste cose accadesse […] Nessun ruolo politico chiave per il social network; quello che è successo è che alcune popolazioni si sono prese per mano. Può darsi che Facebook abbia dato un contributo e apportato alcuni vantaggi, ma questa è un’altra cosa”.[5]

Oggi la mitologia della rivoluzione araba ha lasciato spazio ad una riflessione più profonda sulle ragioni per le quali il modello egiziano si stia avviluppando in una spirale para-democratica che, almeno per ora, è lontana dall’agognata transizione democratica[6]Una valutazione non vincolata da definizioni pre-confezionate che hanno limitato spesso le prospettive visuali, avrebbe potuto anche far cogliere prima e meglio l’essenza ed il significato delle dinamiche medio orientali. Imbrigliare le parole può, quindi, portare ad ingabbiare l’essenza stessa dei pensieri che dovrebbero veicolare. Per questo è bene essere desti alla ricerca dell’insignificanza: il sonno “politicamente corretto” genera mostri.

 

Riferimenti bibliografici

Angiò, C. 1997. Political Correctness e revisionismo costituzionale. Studi Perugini, II, 1, pp. 259-291.

Berman, P. (a cura di). 1992. Debating p.c.: The Controversy over Political Correctness on College Campuses. New York: Dell.

De Vergottini, G. 1998. Le transizioni costituzionali. Bologna: Il Mulino.

Elster, J. 1993. Argomentare e negoziare. Milano: Anabasi, p. 78.

Kurzweil, E., W. Phillips W. 1995. Our Country, Our Culture. The Politics of Political Correctness. Boston: Partisan-Review.

Miller, L.E., J. Martini, F.S. Larrabee et al. 2012. Democratization in the Arab World: Prospects and Lessons from Around the Globe. Santa Monica: Rand Corporation. National Defense Research Institute.

Rescigno, G.U. 1988. Responsabilità. Enciclopedia del Diritto, XXXIX. Milano: Giuffrè.

Carlo Ciardo


[1] Per un approfondimento sul concetto di “Politicamente Corretto” soprattutto con riferimento al diffondersi di questa espressione all’interno delle università americane cf. (Angiò 1997), (Berman 1992), (Kurzweil, Phillips 1995).

[2] Nel concetto di potestà è insito il potere di disporre delle attività altrui e, quindi è ineliminabile, dallo stesso, una connotazione di «subordinazione» del soggetto in potestate rispetto all’altro. L’espressione “responsabilità”, invece
afferisce ad una qualità di un soggetto (cioè la capacità che si attribuisce a un soggetto di essere in grado e perciò di dover dare risposta a causa dei suoi comportamenti, o comunque di un fatto a lui ricollegabile secondo criteri accertati) ed al processo che si sta svolgendo in forza di tale qualità. Per una riflessione più ampia sulla responsabilità cf. (Rescigno 1988: 1342).

[3] Le transizioni democratiche affrontate da (De Vergottini 1998).

[4] Internet World Stats: Usage and Population Statistics http://www.internetworldstats.com/stats1.htm#africa

[6] Si peccherebbe del medesimo errore di approssimazione se si definisse come completamente fallito e fallimentare il percorso intrapreso nel 2011, perché i cambiamenti profondi e sistematici richiedono tempo. Sul punto si è espressa eminente dottrina cf (Miller, L.E., J. Martini, F.S. Larrabee et al. 2012).

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Carlo Ciardo è Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Economia e del Mercato” presso ISUFI – Università del Salento. Ha svolto attività di studio e ricerca sul tema dell’organizzazione sanitaria anche in chiave comparata, sfociati in diverse pubblicazioni giuridiche. Svolge l’attività di avvocato amministrativista.